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    Formazione umana e formazione professionale


     

    Germano Proverbio

    (NPG 1980-08-73)

    1. La scuola divisa

    Intorno a questi temi - che non si possono certo definire accademici solo che si pensi come ad essi sia legata la sorte delle generazioni che si preparano alla vita - si continua a dibattere e a discutere, senza uscirne tuttavia con proposte operative ed efficaci.
    Il dibattito teorico e politico, ancora aperto, non si può dire peraltro che sia stato inutile, essendo servito a chiarirci le idee e a farci ripensare dinanzi ad interventi non sufficientemente maturati, come alcune proposte di riforme. È forse questa la prove che a tutto si può trovare rimedio: meglio sarebbe, certo, non fare errori, o almeno non troppi né troppo gravi e costosi per chi ne è vittima. D'altra parte il «complesso dell'errore» sarebbe cattivo consigliere, se ci inducesse all'immobilismo.

    La legge-quadro n. 845 istituzionalizza una separazione
    Per uscire dal discorso generico, riportiamoci al fatto - non certamente molto meditato - a cui risalgono le premesse più allarmanti per una soluzione dei problemi relativi alla preparazione professionale: si tratta della legge-quadro n. 845 in materia di formazione professionale, che viene affidata alle Regioni (dicembre 1978). Il testo legislativo conferma e istituzionalizza così la separazione fra il sistema scolastico dello Stato e il sistema di formazione professionale delle Regioni, quasi a deprofessionalizzare completamente la scuola e a deculturalizzare la preparazione al lavoro.
    I legislatori ritenevano forse di potersi giustificare appellandosi agli ordinamenti costituzionali, in quanto stabiliscono che le Regioni emanano norme legislative in materia di «istruzione artigiana e professionale» (art. 117), senza considerare tuttavia lo spirito dell'intero articolo della Costituzione, là dove afferma che le norme emanate dalle Regioni devono rispettare i e- limiti dei principi fondamentali stabiliti dalle leggi dello Stato» e «l'interesse nazionale».
    Ora un «principio fondamentale» che ci sembra contraddetto dalla legge n. 845 -anche se ne viene fatta esplicita menzione - è quello espresso dalla stessa Costituzione all'art. 3, che dichiara: (i• Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge... È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'uguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana...».
    Per comprendere come la legge-quadro sulla formazione professionale abbia dimenticato lo spirito del dettato costituzionale, basti pensare che essa veniva varata a pochi mesi dall'approvazione alla Camera del disegno di legge sul nuovo ordinamento della scuola secondaria superiore, esprimendo così la volontà di instaurare, come si diceva, due sistemi formativi distinti: quello della Pubblica Istruzione e quello delle Regioni.
    Il primo si propone: 1) di assicurare l'acquisizione di un più alto livello di conoscenze e di concorrere allo sviluppo delle personalità dei giovani, stimolandone le capacità critiche, una più ricca formazione umana e sociale e la partecipazione alla vita democratica; 2) di realizzare ... una preparazione culturale e professionale di base, che consenta sia l'ingresso nel mondo del lavoro, sia l'accesso a studi superiori» (ddl n. 1275, art. 1); il secondo, per contro, si propone di «assicurare un sistema di interventi formativi finalizzati alla diffusione delle conoscenze teoriche e pratiche necessarie per svolgere ruoli professionali e rivolti al primo inserimento, alla qualificazione, alla riqualificazione, alla specializzazione, all'aggiornamento ed al perfezionamento dei lavoratori, in un quadro di formazione permanente» (legge n. 845, art. 2). I due testi di legge segnano chiaramente la divaricazione fra cultura e lavoro (quando più nessuno osa affermare che il lavoro non sia per se stesso fatto culturale); fra formazione umana e sociale e formazione professionale; fra formazione professionale di base e interventi rivolti all'inserimento nel mondo del lavoro, alla qualificazione, ecc. I testi segnano soprattutto una discriminazione, che la Costituzione vorrebbe bandita, fra cittadini indirizzati verso la «cultura» e cittadini avviati al «lavoro»; fra cittadini cui viene garantita una formazione umana e sociale e cittadini cui si assicura una formazione professionale; fra cittadini cui sarà data una preparazione professionale di base e cittadini cui si assicurano interventi rivolti all'inserimento nel lavoro.

    È possibile una conciliazione?
    È vero che le opposizioni terminologiche potrebbero anche neutralizzarsi se, come si accennava, intendessimo la cultura nella accezione, ormai corrente, comprensiva anche del lavoro, come intervento dell'uomo sulla natura; se nella formazione umana facessimo rientrare anche la formazione professionale; se la preparazione professionale di base comprendesse gli interventi per l'inserimento nel lavoro. Ma non si tratta tanto di conciliare dei termini, quando piuttosto di superare la spaccatura fra due realtà che dividono il mondo dei giovani, cui spetta di diritto d'essere tutti preparati a vivere; si tratta insomma di integrare i due sistemi in un unico disegno formativo.

    2. Due scuole due mondi

    Per non chiuderci, tuttavia, in un discorso di opposizioni di termini o anche di sistemi, astrattamente intesi, dobbiamo prendere atto di come avviene nella realtà la discriminazione e l'opposizione fra cittadini e cittadini. Non occorre, infatti, attendere che passi, se mai passerà, la riforma della scuola secondaria superiore già approvata alla Camera (riforma che, nonostante tutto, tenta di apportare qualche correttivo ai contrasti denunciati) per avvertire gli effetti dell'esistenza degli opposti sistemi.
    Oggi, al momento della conclusione dell'obbligo - a quattordici anni dunque - la popolazione scolastica degli adolescenti (non parliamo ora di quelli che abbandonano la scuola prima dell'adempimento dell'obbligo o immediatamente dopo) viene istituzionalmente divisa in due mondi; il mondo di coloro che scelgono di continuare la scuola dello Stato per conseguire un titolo che consenta loro una qualificazione professionale in tempi medio-brevi (cinque anni negli istituti tecnici; tre-cinque anni negli istituti professionali) o in tempi più lunghi (licei più corsi universitari); e il mondo di coloro, invece, che avendo concluso l'obbligo scolastico decidono di «beneficiare» immediatamente dei corsi brevi di formazione professionale gestiti dalle Regioni. Le attività proprie di questa formazione professionale breve «sono articolate in uno o più cicli, e in ogni caso non più di quattro, ciascuno di durata non superiore alle 600 ore» (legge n. 845, art. 8): il che significa, se non erro, che la formazione professionale si può estendere da un minimo di sei mesi ad un massimo di due anni. È qui, mi sembra, dove viene consumata la discriminazione più «perversa»: la legge dice chiaramente, infatti, che «la programmazione didattica dovrà conformarsi a criteri di brevità ed essenzialità dei corsi» (art. 7), dopo i quali gli utenti (ci riferiamo in particolare a coloro che frequentano i corsi regionali dopo la terza media), dovrebbero essere in grado di «inserirsi» nel mondo del lavoro, sia per la preparazione professionale sia per la maturazione umana.
    Ma ne siamo proprio sicuri? Corsi che sono più di addestramento che non di formazione, umanamente poveri, incapaci pertanto di «umanizzare», riusciranno mai a preparare i giovani a «fronteggiare le situazioni della vita, fra le quali - e non ultima - esiste l'inserimento nel lavoro?

    3. Gli abbandoni

    Per chiarire ulteriormente i dubbi, che le esperienze, non già gratuiti pregiudizi, hanno generato, vorrei precisare che gli interrogativi che ci poniamo non riguardano per sé la brevità del corso: in altri termini, non si intende sostenere che un sistema di formazione umana e professionale debba necessariamente generalizzare e imporre a tutti i giovani un corso quinquennale preprofessionalizzante, con ulteriori anni destinati alla «qualificazione professionale».
    Se tale era una delle istanze fondamentali della secondaria superiore «riformata», esito di un dibattito più che decennale, ora non sono pochi che ritornano criticamente su questo aspetto o momento della riforma.

    Dati statistici
    Sono gli stessi dati statistici che ci obbligano a riflettere: già oggi, nella fascia di scolarizzazione, non generalizzata, dai 14 ai 19 anni, si assiste ad una fuoriuscita dal sistema scolastico pari al 51% degli studenti, che non arrivano al termine del quinquennio. Il fenomeno è variamente spiegato. Il titolo di studio, si dice, diventa sempre meno determinativo sui livelli di retribuzione: esso spiega infatti solo poco più di un decimo della disuguaglianza globale sulla distribuzione dei redditi da lavoro dipendente. Al venire meno dell'incentivo economico, corrisponde forse anche una caduta di domanda di istruzione, che per riemergere richiede in alcuni giovani il passaggio attraverso altre esperienze, compresa quella del lavoro.

    Preferenza per una formazione professionale corta
    La domanda dunque si va decisamente orientando verso una formazione professionale corta, come si rileva dall'incremento delle iscrizioni a corsi di studio brevi: nel 1977-78, per citare un dato, dei 76 ragazzi su 100 di 3a media che continuano la scuola, 20 scelgono l'istituto professionale.
    La formazione professionale proposta dalle Regioni, con i suoi cicli fondati sui criteri della «brevità» e della «essenzialità», sembra rispondere a questa domanda, tanto più che tra quanti escono da questa scuola, esiste il minor tasso di disoccupazione. Ma si ritorna così al problema della discriminazione: è giusto assecondare una domanda con un'offerta che - si sa molto bene - torna a danno di quanti si illudono di godere di un vantaggio immediato, e soprattutto di quanti sono obbligati a ricorrerVi per esigenze economiche familiari?
    L'istanza che dovrebbe emergere dalle analisi precedenti e dai dati statistici, è piuttosto quella di arricchire culturalmente la scelta di una formazione professionale corta.

    4. Il biennio e il ciclo corto

    Ed è a questo punto che viene richiamato in causa tutto il sistema formativo, dello Stato e delle Regioni, in una prospettiva di riforma della secondaria superiore che tenga conto della domanda per rispondervi in modo «costituzionalmente» corretto. Se, come si diceva, non si vuole imporre a tutti i giovani una scuola secondaria quinquennale (gli abbandoni sull'arco del quinquennio costituiscono una realtà che non ci può lasciare indifferenti), si tratta allora di assicurare a tutti i giovani, che lasciano la scuola media, un ulteriore periodo di preparazione generale e, insieme, di orientamento verso le scelte successive, che, in quel momento, potranno anche coincidere con la formazione corta offerta dai corsi regionali.
    In concreto, si propone una scuola secondaria con un biennio comune, che innalzi il compimento dell'obbligo scolastico ai 16 anni (o ai 15 anni, qualora si optasse per una riduzione della scuola elementare a quattro anni o per una anticipazione dell'inizio dell'elementare a cinque anni).
    Perché questo biennio assuma un effettivo ruolo di orientamento, dovrebbe comprendere un certo numero di materie comuni obbligatorie, che rientrino in «campi fondamentali» (linguistico-letterario; matematico-scientifico-tecnologico; storico-sociale; artistico-estetico; etico-religioso) e un ampio ventaglio di materie opzionali. L'individuazione meditata delle materie comuni e, soprattutto, delle materie opzionali, è condizione perché il biennio costituisca la base per la prosecuzione verso un triennio articolato in aree di indirizzi (rispondenti ai campi fondamentali del biennio) e, insieme, la base che consenta allo studente:
    a) l'accesso ad un corso annuale qualificante da un punto di vista della professione, gestito dallo Stato in sostituzione degli attuali istituti professionali;
    b) l'accesso ai corsi brevi di formazione professionale istituiti dalle Regioni, che in questo caso si innesterebbero su una seria preparazione generale.
    Si veda in appendice una «ipotesi per una strutturazione del biennio» studiata da un gruppo di professori di Torino.

    5. Professione e professionalità

    Ma la proposta, e vogliamo così concludere, mira anche ad un obiettivo più ambizioso, che va al di là delle formulazioni strutturali: educare non solo alla «professione» ma soprattutto alla «professionalità», che affonda le sue radici in tutta l'esperienza dell'uomo; che è «una modalità razionale dell'operare. (R. Calzecchi Onesti); che è competenza e coscienza; che è umanizzazione del lavoro; che è, insieme, «creatività, autonomia, capacità di adattamento, comunicazione, spirito di gruppo, responsabilità, solidarietà, disciplinai (G. Milanesi).

    1980-8 0002


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