Pastorale Giovanile

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    (NPG 1969-08/09-91)

    REGOLAMENTO DELL'ASSEMBLEA

    Articolo 1 - Poteri dell'Assemblea
    – L'Assemblea Generale Studentesca è l'unico organo attraverso il quale si manifesta e si attua la volontà degli studenti iscritti all'Istituto.
    – Tutto il potere decisionale è demandato all'Assemblea Generale Studentesca.
    – Qualsiasi proposta, mozione, ordine del giorno o decisione deve essere approvata da questa prima di divenire operante.
    – L'Assemblea Generale decide solo su argomenti di esclusivo interesse scolastico.

    Articolo 2 - Partecipazione all'Assemblea
    – Tutti gli studenti iscritti all'Istituto, anche se sottoposti a provvedimenti disciplinari di qualsiasi tipo, hanno il diritto di partecipare all'Assemblea, con diritto di parola, previa iscrizione a parlare, e di voto.
    – Possono partecipare all'Assemblea il Preside, e, previo invito da parte dell'Assemblea (metà + 1), il Corpo Insegnanti, i Dirigenti dell'Istituto, i genitori degli allievi, con diritto di parola, previa iscrizione a parlare, senza diritto di voto.
    – Possono assistere rappresentanze (non più di 2 persone) di Assemblee di altri Istituti Medii Superiori di ogni indirizzo, dietro invito da parte dell'Assemblea (metà + 1 dei votanti favorevoli) ed accordi fra i due Presidi interessati. Essi hanno diritto di parola, previa autorizzazione da parte dell'Assemblea (metà + 1 dei votanti favorevoli), ma non di voto.
    – L'accesso e la partecipazione all'Assemblea di ogni altra persona è condizionato dall'approvazione dell'Assemblea (metà + 1).

    Articolo 3 - Rappresentanza nell'Assemblea
    – Nell'Assemblea ognuno rappresenta solo se stesso; non sono ammesse votazioni per delega.

    Articolo 4 - Principio assembleare
    – Le decisioni dell'Assemblea sono vincolanti per tutti gli studenti iscritti all'Istituto.

    Articolo 5 - Forme dell'Assemblea
    – L'Assemblea può essere Ordinaria e Straordinaria, ai sensi della circolare ministeriale n. 22 del 17 gennaio 1969.
    – L'Assemblea Ordinaria si riunisce in un giorno dell'ultima settimana di ogni mese, ovvero nel giorno non festivo immediatamente successivo a questa, se risulta interamente festiva.
    – La durata dell'Assemblea Straordinaria non può superare le tre (3) ore.
    – Essa si terrà durante l'orario scolastico senza recupero delle lezioni.
    – L'Assemblea Straordinaria si riunisce eccezionalmente e per gravi motivi, per non più di una volta al mese.
    – La durata dell'Assemblea Straordinaria non può superare le tre (3) ore.
    – Essa si terrà al di fuori dell'orario scolastico.

    Articolo 6 - Luogo di riunione
    – L'Assemblea, sia nella forma ordinaria che in quella straordinaria, deve essere tenuta all'interno dell'Istituto, in locale capace di contenere nella loro totalità tutti i partecipanti.
    – Il locale deve essere provvisto di adeguati impianti amplificatori della voce.

    Articolo 7 - Validità dell'Assemblea
    – Per la validità dell'Assemblea è necessaria la presenza di almeno i 2/3 degli studenti iscritti all'Istituto.
    – La verifica del numero legale deve essere eseguita all'inizio di ogni seduta dell'Assemblea.
    – Ulteriori verifiche devono essere fatte in qualsiasi momento su richiesta della Presidenza, con precedenza assoluta su qualsiasi altra questione.

    Articolo 8 - Organi dell'Assemblea
    – L'Assemblea Generale, sia Ordinaria che Straordinaria, si articola in organi elettivi ed in organi non elettivi.

    Articolo 9 - Organi elettivi
    – È organo elettivo dell'Assemblea la Presidenza composta da:
    Un Presidente con le seguenti funzioni:

    a) Dare lettura delle varie proposte di Ordine del Giorno.
    b) Regolare gli interventi.
    c) Moderare la discussione.
    d) Controllare la regolarità delle votazioni.
    e) Concedere la parola secondo l'ordine di iscrizione a parlare.
    f) Rendere note a tutto l'Istituto le decisioni dell'Assemblea, pubblicizzando il verbale secondo le modalità dell'art. 14, comma 4, del presente Statuto.

    Un Vicepresidente con le seguenti funzioni:

    a) Accogliere le iscrizioni a parlare.
    b) Prendere atto delle varie mozioni presentate durante la discussione.
    c) Sostituire il presidente od il segretario in caso di momentaneo abbandono della carica per parlare.
    Un Segretario con le seguenti funzioni:
    a) Verificare il numero legale.
    b) Trascrivere il risultato delle votazioni (verbale).
    c) Sostituire il vicepresidente in caso di momentaneo abbandono della carica per parlare.

    Articolo 10 - Iscrizione a parlare
    – Chiunque fra gli studenti iscritti all'Istituto od altri ai sensi dell'art. 2 dello Statuto, può iscriversi a parlare.
    – Gli interventi devono vertere sugli argomenti dell'Ordine del Giorno approvato dall'Assemblea.
    – Non sono ammesse limitazioni di tempo agli interventi, tranne in caso di stretta necessità e previa approvazione da parte dell'Assemblea (metà + 1 dei votanti favorevoli).
    – L'oratore può essere interrotto solo dal Presidente e solo per richiami all'Ordine del Giorno ed allo Statuto.

    Articolo 11 - Espulsioni dalla seduta dell'Assemblea
    – Dietro richiesta del Presidente l'Assemblea deciderà (metà + 1 dei votanti favorevoli) su l'espulsione o meno di eventuali elementi disturbatori.
    – Gli espulsi dalla seduta dell'Assemblea perdono il diritto di parola.
    – Gli espulsi saranno tenuti a rientrare in classe o rimanere nell'ambito scolastico.
    – Su tali decisioni il Preside, il Corpo Insegnanti ed i Dirigenti dell'Istituto non hanno alcun diritto di intervento, anche se autorizzati a parlare su di altri argomenti dall'Assemblea.

    Articolo 12 - Elezioni della Presidenza
    – I membri della Presidenza vengono eletti esclusivamente fra gli iscritti all'Istituto, all'inizio di ogni seduta dell'Assemblea sia ordinaria che straordinaria; restano in carica per la durata della seduta stessa, a meno che la seduta non venga aggiornata con lo stesso Ordine del Giorno: in tal caso la Presidenza rimarrà formata dalle stesse persone.
    – Per l'elezione di ogni membro della Presidenza è necessaria la approvazione della metà + 1 dei presenti con diritto di voto.
    – L'elezione avviene per autocandidatura, previa iscrizione di coloro che intendono presentarsi candidati nel verbale dell'Assemblea precedente.
    – La votazione viene controllata e trascritta dalla Presidenza in carica nell'Assemblea precedente.

    Articolo 13 - Diritti e doveri della Presidenza
    – I membri della Presidenza in carica hanno diritto di voto.
    – Per non influenzare in alcun modo le decisioni dell'Assemblea essi voteranno sempre per ultimi; non sono ammesse da parte loro dichiarazioni di voto se non seguendo le disposizioni del comma seguente di questo articolo.
    – I membri della Presidenza in carica non hanno diritto di intervenire nella discussione se non abbandonando momentaneamente la loro carica. In questo caso essi dovranno specificare di parlare a titolo personale.

    Articolo 14 - Organi non elettivi
    Sono organi non elettivi dell'Assemblea Generale Studentesca i Gruppi di Studio, formati da iscritti all'Istituto in numero non inferiore a cinque (5).
    – L'attività di tali Gruppi di Studio può vertere su qualsiasi argomento o gruppo di argomenti; non è necessaria da parte dell' Assemblea l'approvazione degli argomenti prescelti.
    – La partecipazione a Gruppi di Studio è assolutamente volontaria ed avviene per autoiscrizione, previa pubblicizzazione del tema da affrontare.
    – Tale pubblicizzazione avverrà mediante affissione in una apposita bacheca de, tema scritto e sottoscritto da almeno cinque (5) firme di partecipanti al Gruppo di Studio.

    Articolo 15 - Diritti dei Gruppi di Studio
    – I Gruppi di Studio hanno la possibilità di presentare proposte di Ordini del Giorno da votare nell'Assemblea.
    – Tali Ordini del Giorno dovranno essere pubblicizzati, con almeno due (2) giorni di anticipo sulla data di convocazione dell'Assemblea, con le modalità del comma 4 dell'art. 14.

    Articolo 16 - Mancanza di Ordini del Giorno
    – In mancanza di Ordini del Giorno, ovvero dopo il rifiuto da parte della maggioranza dell'Assemblea (metà + I) di tutte le proposte di Ordini del Giorno, il Presidente in carica può aggiornare l'Assemblea, a meno che non venga presentata, entro 15 minuti dalla richiesta del Presidente, una proposta di Ordine del Giorno, scritta e firmata da almeno quindici (15) votanti.

    Articolo 17 - Procedura per l'approvazione di proposte di O.d.G.
    – Per l'approvazione di proposte di Ordine del Giorno è necessaria la metà + 1 dei votanti favorevole.
    – Il Presidente darà lettura di tutti gli Ordini del Giorno. Per ognuno di essi sono ammessi interventi con le limitazioni di cui all'articolo 10 (comma 3). Terminati gli interventi, si passerà alle votazioni, che non potranno essere interrotte da altri interventi fino alla proclamazione del risultato da parte della Presidenza in carica.

    Articolo 18 - Presentazione di mozioni
    – Durante l'Assemblea possono essere presentate da qualunque partecipante con diritto di voto mozioni scritte e firmate da almeno 5 (cinque) partecipanti con diritto di voto.
    – Tali mozioni dovranno riguardare strettamente l'Ordine del Giorno prescelto e verranno discusse e votate una per una, secondo l'ordine di presentazione alla Presidenza.
    – È necessaria per l'approvazione la metà + 1 dei votanti favorevoli.

    Articolo 19 - Convocazione della Assemblea
    – L'Assemblea Ordinaria si convoca automaticamente ai sensi dell'articolo 5 comma 2 del presente Statuto.
    – Sarà compito del Preside stabilire entro la terza settimana di ogni mese la data e l'orario esatto dell'Assemblea e comunicarla secondo la modalità dell'art. 14 comma 4.
    – L'Assemblea Straordinaria deve essere richiesta da almeno trenta (30) allievi dell'Istituto.
    – La richiesta deve essere fatta durante le ore di lezione e deve essere subito pubblicizzata con le modalità dell'art. 14 comma 4. Sarà inoltre compito degli interessati propagandare la richiesta nelle varie classi dell'Istituto.
    – Per quanto riguarda la data e l'orario esatto di questa Assemblea, essa sarà concordata fra gli interessati ed il Preside. Se non vi saranno motivi per rimandarla, può essere tenuta anche dal mattino alla sera del giorno della richiesta.

    Articolo 20 - Assenze dall'Assemblea
    – Nessuno è obbligato a partecipare alle Assemblee.
    – Coloro che non vi partecipano sono tenuti a rimanere in classe.
    – Coloro che scelgono di non partecipare alla seduta dell'Assemblea e restano in classe, non possono in un secondo tempo abbandonare l'aula per intervenire all'Assemblea.
    – Una volta che la Presidenza ha dichiarato aggiornata la seduta dell'Assemblea, tutti gli allievi partecipanti dovranno rientrare in classe, qualunque sia l'ora in cui termina l'assemblea, almeno per il tempo necessario a fare l'appello.
    – Chi risulti assente a questo appello dovrà giustificarsi come da normale assenza.

    Articolo 21 - Procedura delle votazioni
    – Le votazioni sono ordinariamente per alzata di mano.
    – Su richiesta anche verbale di almeno trenta (30) votanti e successiva approvazione dell'Assemblea (metà + i dei votanti favorevoli) il segretario o persone incaricate dal Presidente procederanno ad un controllo della reale appartenenza all'Istituto dei votanti.
    – Su richiesta anche verbale di almeno 30 (trenta) votanti l'Assemblea deciderà (metà + 1) se la votazione deve essere fatta in maniera segreta.

    Articolo 22 - Altre regole sulle votazioni
    – Il Presidente, quando non vi sia più nessuno iscritto a parlare, dichiara chiusa la discussione e si procederà alla votazione della mozione in oggetto.
    – Durante le votazioni non sono ammessi ulteriori interventi fino alla proclamazione del risultato da parte della Presidenza.

    Articolo 23 - Mozioni d'ordine
    – Su richiesta scritta e sottoscritta da almeno dieci (10) votanti l'Assemblea deciderà con la maggioranza di metà + 1 dei votanti favorevoli su qualsiasi cambiamento od aggiunta all'Ordine del Giorno; oppure sulla sostituzione di uno o più membri della Presidenza.
    – Tali mozioni d'ordine si inseriscono con precedenza assoluta fra un intervento e l'altro.
    – In seguito a ciò non possono parlare che un oratore contro ed uno a favore della mozione stessa; dopodiché l'Assemblea è chiamata a votare sul contenuto della mozione d'ordine stessa (metà 1).

    Articolo 24 - Provvedimenti disciplinari
    – Nessun provvedimento disciplinare deve essere preso a carico dei partecipanti all'Assemblea, degli allievi formanti i gruppi di Studio, di coloro che presentino mozioni o comunque esprimano il loro parere privato nei riguardi dell'Assemblea, su qualsiasi orgamento, purché facciano ciò entro i limiti della Legge, della buona educazione e del buon gusto. Qualsiasi accusa a singoli o gruppi di persone non può essere gratuita, ma esattamente documentata.

    Articolo 25 - Rappresentanze presso altre Assemblee o riunioni di delegazioni delle scuole fiorentine
    – L'Istituto sarà rappresentato dai membri della Presidenza in carica nell'Assemblea più recente, previo permesso del Preside.

    Articolo 26 - Validità e cambiamenti dello Statuto
    – Una volta che lo Statuto è stato approvato dall'Assemblea articolo per articolo (metà + 1 dei votanti favorevoli), esso assume valore vincolante per tutti i partecipanti all'Assemblea.
    – Per aggiunte, modifiche o l'eliminazione di uno o più articoli dello Statuto si richiedono almeno i 2/3 (due terzi) dei votanti favorevoli.

    Articolo 27 - Modalità per la validità dello Statuto
    – Lo Statuto approvato dall'Assemblea verrà redatto nella forma esatta discussa e approvata dall'Assemblea.
    – Verrà redatto in tre (3) copie ufficiali su carta intestata dell'Istituto, conservate da:
    a) Dal Presidente in carica dell'Assemblea che le consegnerà ogni volta al suo successore.
    b) Dal Preside dell'Istituto.
    c) Dalla Segreteria dell'Istituto, in visione a chi ne faccia richiesta.
    – Per la perfetta validità del documento è sufficiente che lo Statuto porti in calce le firme:
    a) Della Presidenza provvisoria proponente che garantirà della validità delle votazioni.
    b) Di almeno due (2) allievi per ogni classe dell'Istituto, che convalideranno la perfetta adesione del testo a quanto deciso dall'Assemblea.
    – Dovrà inoltre recare il timbro dell'Istituto su ogni foglio.

    Articolo 28 - Sperimentalità dello Statuto
    – Si stabilisce che lo Statuto, dopo essere entrato in vigore in tutti i suoi articoli per un periodo di tempo stabilito dalla Assemblea, debba essere di nuovo sottoposto all'approvazione (metà + 1 dei votanti favorevoli) dell'Assemblea.
    – Ciò al fine di evitare il permanere in vigore di uno Statuto che alla prova pratica si sia dimostrato non funzionale.

    REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO DEGLI ALLIEVI

    Articolo 1
    L'organo rappresentativo e deliberativo degli studenti si chiama «Consiglio degli Studenti».

    Articolo 2
    Il Consiglio degli Studenti è l'insieme dei rappresentanti delle singole classi (Direttivo di classe).

    Articolo 3
    Scopi del Consiglio degli Studenti sono:
    – Contribuire alla formazione di uno spirito di comunità all'interno dell'Istituto.
    – Instaurare un rapporto di collaborazione e di leale e aperto dialogo con gli insegnanti.
    – Contribuire all'apertura verso il mondo studentesco.
    – Contribuire al miglioramento dell'organizzazione scolastica.

    Articolo 4
    Il Consiglio degli Studenti serve essenzialmente come punto di incontro e di concreto avvicinamento fra le varie classi attraverso lo scambio di esperienze fra i consiglieri e la discussione di problemi di comune interesse.

    Articolo 5
    L'autorità del direttivo di classe si esplica:
    – Nelle attività scolastiche, cosiddette secondarie, vale a dire in ciò che concerne l'impostazione, lo svolgimento, gli aspetti disciplinari della vita scolastica non espressamente determinati dalla legislazione vigente.
    – Nelle attività parascolastiche, curando che siano armonizzate con i princìpi educativo-morali dell'Istituto.
    N.B. Riguardo alle attività previste dall'art. 5 par. 1, il Direttivo di classe ha il compito di essere intermediario fra studenti e insegnanti, attraverso il Preside.

    Articolo 6
    In pratica tale autorità deve essere esercitata in aperto e leale dialogo con i professori.

    Articolo 7
    Negli incontri bilaterali e trilaterali il confronto delle varie opinioni concluderà a una scelta maturata sulle basi della leale collaborazione in ordine ai fini comuni. In caso di incertezza risulterà funzionale la mediazione del Direttore dell'Istituto al quale è demandato altresì il compito di comporre eventuali conflitti di parte e privati.

    Articolo 8
    I rappresentanti costituenti il direttivo di classe sono eletti in numero di tre all'inizio dell'anno scolastico con i due terzi di voti dell'Assemblea di tutta la classe per le prime tre votazioni, e con la metà più uno dei voti per le successive.

    Articolo 9
    Circa la presentazione dei candidati si lascia piena libertà ad ogni classe di scegliere un proprio metodo democratico.

    Articolo 10
    La durata in carica del direttivo di classe è annuale, con voto di fiducia trimestrale.

    Articolo 11
    Vi è la possibilità di un referendum, dietro richiesta dei due terzi della classe – ottenuti mediante raccolta di firme – per l'eventuale sospensione di uno o più membri del direttivo di classe, per motivi di grave inadempienza alle norme del regolamento.

    Articolo 12
    Il direttivo di classe convoca, almeno una volta al mese, udito il Preside, l'Assemblea di tutta la classe che esso presiede, nella quale dà relazione del lavoro svolto e della programmazione del periodo successivo. Propone anche alla Direzione la convocazione di incontri bilaterali e trilaterali di cui all'art. 7.

    REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO DEI GENITORI

    Una bozza di regolamento è già stata riportata in Note di Pastorale Giovanile, 1968/8-9.


    T e r z a
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