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    Famiglia e famiglie:

    la pluralità dei

    modelli familiari oggi

    Luigi Pati *

    famigliaoggi


    IL FENOMENO DELLE «COSTELLAZIONI FAMILIARI»

    L'odierno panorama sociale del mondo occidentale è contrassegnato da quello che da più parti è stato indicato come il fenomeno delle «costellazioni familiari». Nel corso degli ultimi decenni, infatti, si sono propagate in modo esponenziale varie tipologie di convivenza tra i sessi, a cui non sono stati certamente estranei il passaggio d'epoca verificatosi sul finire degli anni Sessanta, quindi la contestazione del principio di autorità, il processo di emancipazione femminile, la diffusione dei contraccettivi.
    Anche in Italia è dato rilevare il cambiamento in parola. Il modello di famiglia ratificato dalla Costituzione ha subìto e continua a essere interessato da tre tipi di trasformazione: morfogenetica, comunicativa, valoriale. [1] Il matrimonio è ancora la modalità relazionale di coppia maggiormente diffusa, anche a livello di opinione. Vanno emergendo, però, altre forme e concezioni di rapporto tra i sessi e tra le generazioni, suscettibili di modificare in maniera profonda l'assetto socio-culturale.
    I vari rapporti Istat pubblicati negli ultimi lustri segnalano la presenza di una modellistica relazionale, nella gran parte dei casi alternativa al vincolo sancito dall'art. 29 della Carta costituzionale. Accanto alla famiglia intesa come «società naturale fondata sul matrimonio» tra un uomo e una donna, formalmente riconosciuta sotto l'aspetto o giuridico o religioso, è facile imbattersi in altri tipi di legame. Sia sufficiente richiamare i sistemi relazionali costituiti da adulti celibi/nubili conviventi, adulti divorziati con prole, adulti divorziati con figli e risposatisi nuovamente con soggetti celibi/nubili, adulti conviventi con figli avuti da precedenti unioni da parte di entrambi i partner, adulti conviventi con figli nati dalla loro unione che si aggiungono a quelli avuti da unioni precedenti da uno o da entrambi i partner. Si possono menzionare inoltre le realtà relazionali monogenitoriali per scelta, le situazioni familiari con prole avuta grazie a inseminazione artificiale, l'accesso allo stato di paternità/maternità per il tramite del cosiddetto «utero in affitto».
    L'attuale dibattito politico-culturale italiano s'interroga altresì sull'opportunità di dare piena cittadinanza giuridica alle coppie omosessuali, lungo la scia di quanto si è verificato in altre nazioni. Inoltre, alcuni movimenti d'opinione chiedono l'accesso degli adulti dello stesso sesso conviventi all'adozione di bambini e quindi all'assunzione dei ruoli parentali da parte dei medesimi. Propugnano anche il riconoscimento della famiglia transgender (la cosiddetta transfamiglia), dopo che uno dei due coniugi con prole si è scientemente sottoposto al processo di modificazione delle proprie caratteristiche sessuali.
    Per i motivi segnalati, si può asserire che non solo sta cambiando il valore attribuito alla vita matrimoniale e familiare, tanto presso le nuove generazioni quanto presso quelle adulte, ma si assiste altresì al tentativo di privare il concetto di famiglia del suo significato classico, «tradizionale», riducendolo a mero contenitore di legami frutto di scelte soggettive. [2]


    IL RIFIUTO DEL MODELLO TRADIZIONALE DI VITA CONIUGALE E FAMILIARE

    Nei vari Paesi occidentali, a pregiudicare ulteriormente la situazione si pone una precisa tendenza socio-culturale, suscettibile di condizionare in modo profondo il significato stesso dei legami tra i sessi e tra le generazioni. Si tratta del costante e continuo svilimento del vincolo coniugale formalmente sancito, alla luce della decisa reiezione dei suoi sostegni axiologici, spesso stimati da mass-media e opinion leader come antiquati e perciò da superare in nome di un'assoluta e discrezionale libertà comportamentale dell'individuo. Pertanto, una volta che al matrimonio non si attribuisce più il significato di scelta permanente tra un uomo e una donna, di progettualità duale da avverare nel tempo tra le immancabili difficoltà esistenziali, di responsabilità, di fedeltà, allora esso può essere tranquillamente valutato in termini di semplice accoppiamento più o meno temporaneo, più o meno socialmente ratificato, i cui aspetti pubblici sono del tutto subordinati alla soggettiva ricerca della felicità.
    Lo stato di convivenza va viepiù diffondendosi anche presso le fasce giovanili di popolazione e con sempre maggiore frequenza è accettato e sostenuto dalle loro famiglie di provenienza, al punto che si può parlare di un evidente e diffuso processo di riconoscimento sociale delle nuove modalità di relazione tra i sessi. Ampi settori della popolazione inclinano a equiparare il legame matrimoniale ad altre forme di convivenza, preferendo queste ultime perché stimate come meno costrittive e limitanti.
    La famiglia non è più avvertita come fatto di natura, ispirata e sostenuta da prescelti significati, bensì al pari di mero epifenomeno storico-culturale, perciò condizionata dai mutamenti temporali e dalla variabilità dei costumi. Si tratta di un orientamento che aiuta a segnalare il verificarsi di una vera e propria transizione socio-culturale: dal matrimonio/famiglia come realtà relazionale ispirata da valori e qualificata da ampia dimensione pubblica si sta procedendo verso la larga diffusione di legami di coppia e di genitura concepiti come scelte private più o meno temporanee e funzionali al benessere soggettivo. [3]
    Sotto l'aspetto pedagogico urge rilevare che il rifiuto del modello tradizionale di vita coniugale e familiare è causa di molteplici e problematiche conseguenze. Tra di esse, è da segnalare la scarsa attenzione verso la specificità delle funzioni educative maschili e femminili, paterne e materne. A livello di pubblica opinione si va radicando l'idea che in campo educativo il gender sia espressione soltanto di sedimentazioni socio-culturali, le quali sviliscono l'effettiva parità tra uomo e donna. Si omette di considerare il significato psico-pedagogico di cui sono portatrici le differenti relazioni intrecciate dal bambino con il padre e con la madre, quindi i dinamismi evolutivi che da esse scaturiscono e che sono funzionali alla proposta di definiti percorsi educativi, in forza dei quali mirare alla conquista dell'identità personale, dell'autonomia comportamentale, della responsabilità del soggetto in crescita. [4]


    L'EFFETTO DEL COSTUME SUGLI ORDINAMENTI GIURIDICI

    Il propagarsi di molteplici modelli alternativi di convivenza non riguarda soltanto la sfera comportamentale: il costume sembra influire in maniera sempre più incisiva anche sugli ordinamenti giuridici che regolano la vita sociale. In proposito L. Roussel già nel 1989 ha denunciato l'attestarsi di «una doppia deistituzionalizzazione: l'una nei comportamenti, l'altra nella stessa legislazione».  [5] In verità, fin dalla seconda metà del secolo scorso stiamo assistendo a una sorta di radicale modificazione del significato attribuito al sistema normativo di un Paese. Da un diritto chiamato a regolamentare l'assetto societario, sulla scorta di prescelti orientamenti di valore, sembra ci si sia avviati verso la subordinazione del primo al secondo. I principi, i valori, i sistemi di significato su cui poggiare l'assetto societario non sono più stimati come elementi fondanti: la loro efficienza/efficacia è periodicamente sottoposta a verifica sulla scorta del mutare dei bisogni individuali e collettivi. [6]
    Davanti a siffatto procedere, vale la pena proporre come elemento di riflessione la seguente tesi: lo Stato democratico, nel suo giusto tutelare i diritti individuali, non può limitarsi a favorire, riconoscere, sostenere la formazione e lo sviluppo di molteplici forme di vita familiare. «Lo Stato – nota X. Lacroix – non deve farsi carico della vita sentimentale dei cittadini, né tanto meno riconoscere tutti i loro gusti affettivo-sessuali». [7] Tocca a esso proporre un modello di famiglia, che meglio risponda ai princìpi della democrazia e perciò assecondi il positivo andamento del rapporto tra persona, famiglia, società. L'ordinamento giuridico di una nazione, lungi dal ridursi a semplice strumento subordinato ai desideri/bisogni privati, deve trarre ispirazione da un preciso ideale di vita personale e comunitaria, in riferimento al quale, oltre a esercitare un intervento sanzionatorio e di controllo, deve svolgere anche un'opera di promozione.
    Non è possibile ridurre tutto il matrimonio-famiglia a una questione di convivenza-affettività. Nel matrimonio-famiglia intervengono anche fattori giuridico-formali, i quali fanno sì che la convivenza sanzionata giuridicamente non implichi soltanto i diritti, ma anche e soprattutto i doveri verso se stessi, gli altri, la società. L'equiparazione delle varie forme di convivenza con la famiglia giuridicamente delineata comporterebbe gravi conseguenze sociali. In verità, le prime, con l'accentuazione dell'individualismo, porterebbero all'affievolimento dei legami domestici giuridicamente ratificati: il singolo soggetto risulterebbe primeggiare sul gruppo e le sue prerogative sacrificherebbero i vincoli di solidarietà intrafamiliare. Si assisterebbe così al condizionamento del diritto familiare da parte di casi particolari di convivenza inter-umana.
    Ciò detto, non si tratta di rifiutare in toto l'affermazione secondo la quale «le leggi sono fatte per gli uomini, e non gli uomini per le leggi». È indispensabile invece equilibrare i due poli della questione, mediante il riferimento a un progetto di Stato, di società, di vita comunitaria, che soddisfi le esigenze di vita individuali senza pregiudicare il bene comune; ovvero, esalti la libertà dei singoli senza negare l'ideale democratico della compartecipazione di tutti i cittadini al divenire armonico della comunità socio-civico-politica. In tale contesto il diritto di famiglia, se deve valutare attentamente l'evolversi dei costumi, deve altresì prospettare regole di convivenza, che orientino i costumi stessi. [8] Dagli anni '60-'80, in Italia come in altri Paesi europei, questa preoccupazione etica è venuta meno e la legislazione familiare è diventata oltremodo elastica.
    La preoccupazione primaria da cui nascono le proposte di riconoscimento giuridico delle varie forme di convivenza, identificabile nella volontà di proteggere il convivente più debole, in linea generale è condivisibile. Si pensi, per esemplificare, al riconoscimento della dedizione di un convivente per l'altro in caso di eredità, al risarcimento dei danni in caso di morte violenta del medesimo, alla possibilità di subentrare nell'affitto della casa ecc. Si tratta di casi particolari della convivenza umana, che vanno regolamentati dal legislatore. Anche sotto l'aspetto pedagogico-educativo si ravvisano motivi di consenso. [9] Di qui l'urgenza di ribadire con forza che per lo Stato, circa le unioni extramatrimoniali, si pone soltanto una preoccupazione etica, identificabile nell'imperativo morale di annullare alcuni scompensi di natura patrimoniale, educativa, assistenziale, di cui potrebbero essere vittime
    i singoli soggetti a esse interessati (adulti e minori).
    A suscitare grande perplessità e totale dissenso è la proposta della piena equiparazione delle libere convivenze con l'unione fondata sul matrimonio. Se ciò accedesse, assisteremmo, come è già accaduto in Svezia, alla chiara delegittimazione del concetto di famiglia di cui parla la Costituzione. Anzi, l'equiparazione, siccome trascura di sottolineare, oltre ai diritti, anche i doveri dei conviventi, così come è stabilito dalla Costituzione per i coniugi legittimi, se fosse approvata si costituirebbe come vero e proprio incentivo a preferire la famiglia di fatto a quella di diritto.
    Nel complesso, emerge in modo chiaro che lo Stato democratico, se non può imporre un modello di famiglia, giacché ciò coarterebbe la libertà delle singole persone, non può però rinunciare a prospettare e difendere un modello di organizzazione familiare meglio rispondente al bene dell'uomo e della società, conformemente ai valori orientativi assunti. Sotto l'aspetto pedagogico è importante avere presenti le suddette argomentazioni, poiché giovano a suggerire che, mentre è da promuovere una cultura della famiglia contraddistinta dai temi della giuridicizzazione e della continuità temporale del legame matrimoniale, va altresì dato impulso a forme di aiuto sociale per coloro i quali intrecciano legami di altro segno. L'uno e gli altri, però, non vanno equiparati, pena il venir meno dell'ideale comunitario dello Stato.

     

    OLTRE IL PRINCIPIO DELLA PIENA AUTONOMIA DELLA VOLONTÀ UMANA

    La rilevazione della pluralità dei modelli familiari sospinge a segnalare che nel tempo d'oggi, in alternativa a dettami di ordine giuridico, si va imponendo il principio della piena autonomia della volontà umana. Per esso, il legame di coniugio si risolve in mero contratto tra due volontà, dando luogo all'unione libera. A suo tempo J. Lacroix ha osservato che siffatta tendenza si oppone ad altre due: al matrimonio civile, frutto della convinzione che la volontà soggettiva ha un radicamento sociale; al matrimonio religioso, derivante dall'assunto che la volontà individuale trova il suo punto di forza non semplicemente nella società ma anche e soprattutto in Dio. [10]
    Sulla scorta delle tre suddette modalità, si può affermare che oggigiorno l'obnubilamento dei valori etico-religiosi e socioculturali tradizionali, ambiguamente intrecciatosi con orientamenti relativistici e significati individualistico-libertari, ha messo in crisi il matrimonio religioso e quello civile, a tutto vantaggio di comportamenti individuali e collettivi discrezionali.
    Dinanzi alle suddette linee di tendenza, risulta urgente rivalutare, specialmente agli occhi dei giovani, il significato giuridico e/o religioso del legame matrimoniale, non perché imposto dall'esterno, ma in quanto frutto di progettualità personale e duale; non per un acritico ossequio alla tradizione culturale, ma per dare continuità e forza al rapporto intrecciato; non per limitare la propria autonomia decisionale, ma per assumere consapevolmente chiare responsabilità pubbliche e private.
    Nella prospettiva tracciata, è urgente attendere all'elaborazione di una nuova cultura della famiglia, atta a riproporre all'attenzione di tutti, di là dalle divisioni ideologiche, il contributo che dalla famiglia come istituzione scaturisce per la crescita armonica della persona e per il positivo assetto della società. Siffatta immagine della famiglia affonda le radici nella delineazione che della medesima è presente nella nostra Carta costituzionale, emergendo come comunità di vita fondata sul riconoscimento della bellezza esistenziale delle differenze (tra maschio e femmina, tra uomo e donna, tra marito e moglie, tra padre e madre), capace di concorrere in modo specifico all'elaborazione di progetti di sviluppo personale e sociale. [11]
    Uomo e donna, marito e moglie, padre e madre nel corso delle varie età della vita vanno culturalmente sospinti a capire che dalla differenza non già dall'omologazione, dalla continuità non già dalla temporaneità, dal riconoscimento pubblico non già dalla chiusura privatistica, scaturisce un'eccedenza relazionale capace di concorrere in misura significativa al benessere personale e comunitario.


    NOTE

    1 Cf. L. PATI, «La famiglia nell'odierna temperie socio-culturale», in ID. (a cura di), Pedagogia della famiglia, La Scuola, Brescia 2014, 15-30.
    2 Cf. T ANATRELLA, «Civiltà al bivio», in Noi genitori (inserto periodico del quotidiano Avvenire), maggio 2014, 17-26.
    3 Per approfondimenti cf. l'Instrumentum laboris per il Sinodo dei vescovi, prima parte, c. III: «Vangelo della famiglia e legge naturale».
    4 Cf. L. PATI, «Coniugalità e genitorialità: categorie pedagogiche della vita familiare», in ID. (a cura di), Pedagogia della famiglia, 113-129.
    5 L. ROUSSEL, La famille incertaine, Editions Jacob, Paris 1989, 89-90.
    6 La suddetta linea di tendenza va trovando spazio anche in Italia. Per esemplificare, circa il riconoscimento giurisprudenziale delle unioni di fatto, merita di essere segnalata la sentenza del 20 giugno 2013, n. 15.481, con la quale la Corte di Cassazione ha sancito anche per il convivente more uxorio la possibilità di richiedere il risarcimento del danno derivante dalla violazione degli obblighi familiari. Vanno altresì menzionate due sentenze della Corte Costituzionale. La prima, del 9 aprile 2014, che ha dichiarato incostituzionale il divieto di fecondazione eterologa stabilito dalla legge 40/2004. La seconda, del 10 giugno 2014, la quale ha dichiarato illegittimo l'annullamento delle nozze (in base alla legge 164/1982) nel caso in cui uno dei coniugi cambi sesso.
    7 X. LACROIX, In principio la differenza. Omosessualità, matrimonio, adozione, Vita e Pensiero, Milano 2006, 47.
    8 Sul tema si possono ricavare suggerimenti dagli articoli contenuti nella rivista Informations Sociales (1986)7, numero interamente dedicato al tema «Droit famille et société». Cf. inoltre L. PATI, La politica familiare nella prospettiva dell'educazione, La Scuola, Brescia 1995, c. III.
    9 Cf. N. GALLI, Educazione familiare e società complessa, Vita e Pensiero, Milano 1991, 348: «Il sostegno della famiglia di fatto attraverso certi provvedimenti è una premessa positiva per garantire l'educazione ai figli e, qualora i genitori si separino, la loro tutela».
    10 Cf. J. LACRODC, «Qu'est-ce qu'une famille?», in Le Groupe Familial 60(1973), 5. Per ulteriori riflessioni sul tema cf. PATI, La politica familiare nella prospettiva dell'educazione, 101-102.
    11 Cf. C. TERNYNCK, L'uomo di sabbia. Individualismo e perdita di sé, Vita e Pensiero, Milano 2012, 165: «Aiutare un bambino a crescere significa allestirgli attorno uno spazio sufficientemente differenziato tra uomini e donne, tra genitori e figli, tra fratelli e sorelle. Significa promuovere costantemente il pensiero della differenza».


    * Luigi Pati, docente ordinario di pedagogia presso l'Università cattolica del Sacro Cuore (sede di Brescia) e direttore del «Centro Studi Pedagogici sulla Vita Matrimoniale e Familiare» presso la stessa Università.

    RTM (2014)183, 347-354


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